Introdotto l'obbligo di un'informativa scritta annuale sui rischi per i lavoratori in smart working. Aggiornato il quadro sanzionatorio per le aziende inadempienti.
La recente Legge 11 marzo 2026, n. 34 interviene in modo mirato sulla gestione della salute e della sicurezza per le prestazioni lavorative in modalità agile. Attraverso l'Articolo 11, il legislatore ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), chiarendo e rafforzando gli obblighi in capo all'azienda e al dipendente.
Ecco una sintesi delle novità più rilevanti e di come le aziende devono adeguarsi.
La novità principale riguarda l'inserimento del comma 7-bis all'Articolo 3 del D.Lgs. 81/08. Per tutte le attività di lavoro agile svolte in ambienti che non sono sotto la disponibilità giuridica del datore di lavoro (come, ad esempio, l'abitazione del dipendente), l'assolvimento degli obblighi di sicurezza passa attraverso una specifica informativa scritta.
Questo documento deve seguire regole precise:
La norma non si limita a imporre nuovi adempimenti al datore di lavoro, ma richiama esplicitamente il ruolo del dipendente. Il testo di legge stabilisce l'obbligo per il lavoratore di cooperare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'azienda per arginare i rischi legati al lavoro fuori dai locali aziendali.
L'adeguamento a queste nuove direttive non è facoltativo. L'Art. 11 della Legge 34/2026 aggiorna direttamente anche l'apparato sanzionatorio del Testo Unico (Art. 55, comma 5, lettera c). Viene infatti inserita l'esplicita menzione alla violazione del nuovo obbligo: i datori di lavoro che omettono la consegna dell'informativa annuale sui rischi andranno incontro alle specifiche sanzioni previste dal decreto.


