Pubblicato un documento di orientamento della Commissione (Comunicazione C/2025/4524)
La Commissione Europea ha pubblicato un importante documento di orientamento (C/2025/4524) per facilitare l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, che mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati a determinate materie prime e prodotti importati o esportati dall'Unione Europea. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento fornisce chiarimenti essenziali per operatori, commercianti e autorità nazionali competenti.
Definizioni Chiave e Obblighi
Il documento chiarisce concetti fondamentali per l'applicazione del regolamento:
- Immissione sul mercato: Si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione.
- Messa a disposizione: Avviene quando un prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato UE nel corso di un'attività commerciale.
- Esportazione: Si riferisce al regime doganale di esportazione per le merci unionali che lasciano il territorio doganale dell'UE.
Un "operatore" è definito come la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette prodotti sul mercato o li esporta. Per i prodotti importati, l'operatore è generalmente l'importatore indicato nella dichiarazione doganale. Se l'importatore non è stabilito nell'UE, la prima persona giuridica che mette a disposizione il prodotto sul mercato UE è soggetta agli stessi obblighi.
Tempistiche di Applicazione
Il regolamento EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma la maggior parte degli obblighi si applicherà a partire dal
30 dicembre 2025. Per le microimprese e le piccole imprese, è previsto un periodo di transizione più lungo, con l'applicazione degli obblighi a partire dal
30 giugno 2026. Una norma cruciale stabilisce che il regolamento non si applica ai prodotti realizzati prima del 29 giugno 2023. Per il legno e i suoi derivati, già soggetti al precedente Regolamento EUTR, sono previste norme transitorie specifiche per garantire una transizione graduale.
Il Sistema di Dovuta Diligenza (Due Diligence)
Il cuore del regolamento è l'obbligo per gli operatori di esercitare la
dovuta diligenza prima di immettere prodotti sul mercato o esportarli, per dimostrare che sono "a deforestazione zero" e prodotti legalmente. Questo processo si articola in tre fasi:
- Raccolta di informazioni: Gli operatori devono raccogliere dati precisi, inclusa la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime.
- Valutazione del rischio: Sulla base delle informazioni raccolte, è necessario valutare il rischio che i prodotti non siano conformi. I criteri includono il livello di rischio del paese di produzione, la complessità della catena di approvvigionamento e la presenza di popolazioni indigene.
- Attenuazione del rischio: Se la valutazione rivela un rischio non trascurabile, gli operatori devono adottare misure adeguate per ridurlo. Se il rischio è "trascurabile", non sono richieste misure di attenuazione.
Chiarimenti su Prodotti e Concetti Specifici
Il documento di orientamento affronta diverse questioni pratiche:
- Prodotti Composti: Per prodotti che contengono più materie prime interessate (es. una tavoletta di cioccolato con cacao e olio di palma), l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza per ciascun componente interessato. È possibile fare riferimento a dichiarazioni di dovuta diligenza già presentate a monte nella catena di approvvigionamento per semplificare il processo.
- Imballaggi: I materiali da imballaggio (codici SA 4415 e 4819) rientrano nel regolamento solo se immessi sul mercato come prodotti a sé stanti. Se utilizzati esclusivamente per proteggere o trasportare un altro prodotto, sono esclusi.
- Rifiuti e Prodotti Riciclati: I prodotti fabbricati interamente con materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero smaltiti come rifiuti sono esenti dagli obblighi dell'EUDR.
- Definizione di "Uso Agricolo": La deforestazione è definita come la conversione di una foresta a "uso agricolo". La guida chiarisce che la conversione di foreste per altri scopi, come la costruzione di infrastrutture, la prevenzione di incendi boschivi o il ripristino della biodiversità, non rientra nella definizione di deforestazione ai fini del regolamento.