Regole più stringenti su videoconferenze, lavoratori stranieri e validità dei vecchi attestati. Ecco le risposte ai dubbi operativi sull'Accordo che entrerà in vigore a maggio 2025.
In vista dell'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025, prevista per il 19 maggio 2026, sono state rilasciate le FAQ ufficiali da parte del Ministero per chiarirne l'applicazione pratica. Il documento risponde a numerosi interrogativi su accreditamenti, modalità di svolgimento dei corsi e validità pregressa, delineando un quadro formativo sempre più rigoroso per le aziende.
Ecco una sintesi dei punti più critici a cui i datori di lavoro devono prestare maggiore attenzione.
1. Il limite dei 10 anni: i vecchi attestati scadono definitivamente
Una delle novità più d'impatto riguarda i crediti formativi maturati con i corsi abilitanti: la loro validità è vincolata a un aggiornamento regolare entro un limite massimo di dieci anni.
- Superata questa soglia decennale senza aggiornamenti, il titolo decade completamente.
- In questo scenario, non sarà più sufficiente seguire un modulo di aggiornamento tardivo, ma occorrerà ripetere il corso abilitante partendo da zero.
2. Periodo transitorio: 12 mesi per adeguarsi
Il periodo transitorio di 12 mesi scade il 19 maggio 2026. Fino a tale data sarà ancora consentito avviare i corsi seguendo le disposizioni dei precedenti Accordi abrogati.
- Tuttavia, per alcune specifiche "nuove" attrezzature (come carroponti, caricatori per movimentazione materiali e macchine agricole raccogli-frutta), l'abilitazione dovrà essere conseguita e conclusa secondo le regole del nuovo Accordo già all'interno di questo periodo transitorio.
3. Stretta sulla Videoconferenza: quando è vietata
Le FAQ descrivono modalità sull'uso della Videoconferenza Sincrona (VCS).
- La VCS è equiparata alla presenza fisica unicamente per i moduli teorici, ma è vietata per i moduli che prevedono addestramento o prove pratiche.
- Per la formazione e l'aggiornamento relativi all'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso della modalità a distanza è del tutto precluso, imponendo la presenza fisica.
- Per i percorsi ad elevato contenuto pratico (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati, o conduzione di macchinari ex art. 73, comma 5), la videoconferenza non è consentita per nessuna parte del corso, compresa quella teorica. Anche la formazione dei preposti non potrà più avvenire in e-learning.
4. Formazione dei lavoratori stranieri: l'obbligo di verifica linguistica
Viene posta attenzione anche sull'efficacia dei corsi per i dipendenti non madrelingua.
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare preventivamente la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare da parte del lavoratore.
- Senza tale verifica, la formazione erogata non può essere considerata adeguata e sufficiente ai sensi di legge.
- L'azienda deve assicurare la comprensione del corso, ricorrendo, ove necessario, alla presenza di figure di supporto come traduttori o mediatori interculturali.
5. Aule miste, Attestati e Verifiche Finali
- Aule Multi-ATECO: È consentito organizzare aule accorpando settori simili nella stessa classe di rischio, a patto che i lavoratori svolgano mansioni comparabili. Inoltre, devono essere sempre garantiti contenuti coerenti con la gestione dei rischi aziendali.
- Attestati: Tra i requisiti minimi da inserire nell'attestato di formazione non è previsto il riferimento al codice ATECO.
- Verifiche Finali: La verifica finale degli apprendimenti è sempre obbligatoria in tutti i corsi, sia di formazione base che di aggiornamento. La tracciabilità deve essere garantita tramite un verbale, la registrazione dell'esito e la sua corretta archiviazione.